Art. 9.
(Programmi, esami, titoli di studio).

      1. I programmi di insegnamento, le norme per lo svolgimento degli esami e per il rilascio dei titoli di studio delle classi, i corsi e le scuole di cui all'articolo 8 a ogni altra disposizione per l'attuazione del medesimo articolo, sono stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.